Onorevoli Colleghi! - I portatori di handicap devono affrontare ogni giorno innumerevoli difficoltà e, proprio per questo, abbisognano di cure e di assistenza da parte di terze persone. Sicuramente la famiglia è il loro primo punto di appoggio ed è per questo motivo che i primi ad assistere i portatori di handicap sono generalmente i parenti prossimi. Questi, per poter accudire i loro cari, sono sottoposti tutti i giorni a disagi e rinunce.
      La presente proposta di legge vuole dare un piccolo, ma importante aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà, sia perché disabili sia perché assistono questi ultimi.
      L'articolo 3 della Costituzione prevede che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale» e che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».
      È dunque necessario garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia del portatore di handicap attraverso apposite norme di tutela giuridica ed economica.
      Con la presente proposta di legge si introduce il diritto, per tutti coloro che assistono portatori di handicap aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.

 

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      Al fine di permettere un'adeguata assistenza ai portatori di handicap si introducono, inoltre, norme a favore dei coniugi degli stessi, prevedendo anche l'eventualità che entrambi siano disabili.
      Per agevolare le categorie meno abbienti, è previsto che possono avvalersi dei benefìci i soggetti facenti parte di un nucleo familiare con reddito lordo non superiore a 50.000 euro annui.
      Infine, poiché non sempre è sufficiente un'agevolazione economica o contributiva per garantire un dignitoso sostegno, la presente proposta di legge prevede un periodo transitorio che varia dai tre agli otto anni di aspettativa retribuita.
 

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